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05/06/2026 alle 11:07La trattazione fiscale automobilistica dei veicoli soggetti all’imposta sul traffico pesante (SVA) sarà adeguata a partire dal 1° luglio 2026. Questa modifica riguarda in particolare l’esenzione dall’imposta automobilistica (ASt) per determinati veicoli che rientrano nella legge sull’imposta sul traffico pesante.
Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera e della legge sull’imposta automobilistica, i veicoli soggetti alla SVA sono esenti dall’ASt. La SVA è applicata ai veicoli a motore pesanti e ai rimorchi utilizzati per il trasporto di merci o persone. Il Consiglio federale ha la possibilità di esentare determinate categorie di veicoli o veicoli con scopi d’uso particolari dalla SVA, come stabilito nel regolamento sull’imposta sul traffico pesante.
Fino ad ora, la normativa è stata interpretata in modo tale che solo i veicoli per i quali la SVA è effettivamente pagata siano considerati „soggetti all’imposta sul traffico pesante“ ai sensi della legge sull’imposta automobilistica. Questo ha portato al fatto che i veicoli con un peso totale ammesso superiore a 3.500 kg, esenti dalla SVA, non erano esentati dall’ASt.
L’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere (BAZG) ha ora esaminato questa prassi e ha deciso di uniformare la distinzione tra l’ASt e la SVA. In futuro, l’unico criterio per l’esenzione dall’ASt sarà l’oggetto dell’imposta ai sensi dell’articolo 1 del regolamento sull’imposta sul traffico pesante. Ciò significa che tutti i veicoli che rientrano nell’oggetto dell’imposta della SVA saranno esenti dall’ASt, indipendentemente dal fatto che siano esenti dalla SVA o meno.
Un esempio di questa normativa sono le ambulanze con un peso totale ammesso superiore a 3.500 kg. Questi veicoli sono esenti sia dalla legge sull’imposta automobilistica che dal regolamento sull’imposta sul traffico pesante. Pertanto, per tali ambulanze non sarà necessario pagare né l’ASt né la SVA in futuro.
La nuova normativa si applicherà a tutti i veicoli interessati la cui dichiarazione doganale sarà accettata dopo il 30 giugno 2026. Nella dichiarazione doganale, i veicoli devono essere contrassegnati come esenti dall’imposta con il codice di tipo di imposta aggiuntivo (ZUAC) 660 e la chiave di imposta aggiuntiva (ZUSCHL) 002.





